LO SPOGLIATOIO: UN CALCIO ALLA VIOLENZA ED ALL’ABUSO SUI MINORI (PARTE 4)

A cura di Roberto Alessio

Roberto Alessio

LA NORMATIVA

La materia che trattiamo è stata regolamentata dalla legge 15.2.1996 n. 66 e, successivamente, anche dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 che prevede sanzioni penali maggiormente severe. Sul punto, ricordiamo che la Cassazione ha configurato come “atto sessuale” ogni comportamento che, nell’ambito di un rapporto interpersonale, sia manifestazione dell’intento di dare soddisfacimento all’istinto, collegato con i caratteri anatomico genitali dell’individuo; in tema di violenza sessuale, deve ritenersi integrare gli atti sessuali previsti dall’art. 609 bis c.p., qualsiasi atto, anche se non manifestato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo, attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprendere anche quelle ritenute dalla scienza, non solo medica, ma anche psicologica e antropologico sociologica, erogene, ovvero tali da dimostrare l’istinto sessuale (nella specie sono stati ritenuti atti sessuali baci ripetuti sul mento, sul collo e sulle braccia, con sfioramento del seno).

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